(massima n. 1)
In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., non determina la nullitą assoluta o l'abnormitą del decreto di rigetto "de plano" della richiesta e della contestuale fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, emesso dal Gip, ma soltanto una nullitą di ordine generale, sanabile per iniziativa di parte, avendo la stessa comportato un'indebita compressione dei diritti di difesa.