(massima n. 1)
In tema di convalida dell'arresto o del fermo, il giudice č tenuto a disporre la liberazione dell'arrestato o del fermato se entro il termine massimo di 48 ore, previsto dall'art. 391 cod. proc. pen., non dispone l'applicazione della misura cautelare richiesta dal P.M., tuttavia, conserva il potere di decidere su quest'ultima anche oltre detto termine, la cui scadenza non esplica alcun effetto sulla legittimitā dell'ordinanza successivamente emessa.