(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari personali, la nuova disciplina di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - cosė come modificato dall'art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 che prevede un termine perentorio di giorni 30 per il deposito della motivazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento a pena di inefficacia del titolo - non č applicabile alle decisioni il cui dispositivo sia depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge medesima, rilevando, a tal fine, il solo atto della decisione.