(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessitą che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa.