(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare, avanzata dall'indagato nei cui confronti siano state emesse più ordinanzae cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., l'apposizione da parte del pubblico ministero, per motivi di segretezza delle indagini, di "omissis" ad una parte delle dichiarazioni del collaborante, non può essere utilizzata per ritenere la mancanza di desumibilità dagli atti relativi alla prima ordinanza dei fatti relativi alla seconda ordinanza e negare, in presenza degli altri presupposti, la retrodatazione dei termini della misura cautelare.