(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, il contraente che abbia adempiuto la propria prestazione non č tenuto, nel caso di inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, a svolgere attivitā per conseguire aliunde la controprestazione, dato che gli artt. 1175, 1227 e 1375, pur prevedendo per entrambi i contraenti un dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sono dettati allo scopo di vietare comportamenti vessatori ed ostruzionistici, ma non possono essere intesi nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazione specifiche del debitore, o le conseguenze dell'inadempimento a lui imputabile.