(massima n. 1)
In materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione "sono sentiti se compaiono", contenuta nel comma terzo dell'art. 127 cod. proc. pen., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola quest'ultimo solo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare, sicchè, ove la parte non eserciti tale diritto, nè manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione processuale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga alla decisione senza alcuna audizione della parte stessa.