(massima n. 2)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di lą di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontą assume di per se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva.