(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione č sufficiente la coscienza e volontā di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalitā di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietā umana. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta dell'imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto, aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e comunicazione a quest'ultima del prezzo del riscatto, nonché alla predisposizione di studiate modalitā di rinvenimento del bene in modo che apparisse casuale).