(massima n. 1)
In tema di diffamazione tramite intervista televisiva diffusa successivamente su rete internet, sussiste la responsabilitą penale del giornalista che non manifesti distacco dalle affermazioni dell'intervistato che risultino prive di verosimiglianza e tali da indurre discredito sulla persona offesa. (Nella specie, in cui l'intervistato aveva dichiarato che, per ottenere un mutuo quale vittima di estorsione, aveva dovuto versare denaro al rappresentante di un'associazione proprio a tutela delle vittime di estorsione ed usura, la Corte ha disatteso l'argomento difensivo secondo cui si trattava di intervista "in diretta" con impossibilitą di intervenire, precisando, peraltro, che tale responsabilitą non sarebbe stata esclusa neppure in quest'ultimo caso, in quanto il giornalista sarebbe stato comunque tenuto ad intervenire con richieste di chiarimenti e precisazioni, dopo essersi reso conto della offensivitą delle dichiarazioni).