(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica giudiziaria non deve trasmodare nel dileggio e nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, ovvero in condotte lesive della reputazione professionale e dell'intangibilità della sfera di onorabilità del pubblico ministero, in quanto ogni provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, purché questa non si risolva in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto intrinsecamente offensive - senza dunque necessità di approfondimenti sull'elemento soggettivo del reato - le dichiarazioni fatte dall'imputato, di professione avvocato, ad un incontro pubblico su fatti di grave allarme sociale, secondo cui il pubblico ministero competente "voleva chiudere l'indagine in un sol modo, prima ancora di cominciarla", conducendo una "pseudo-indagine", in quanto intese ad attribuire al medesimo l'esercizio del proprio ruolo professionale sulla scorta di un'idea preconcetta).