(massima n. 1)
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitą o su qualitą personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.), nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, la condotta di chi dichiari un falso nome nel corso di una perquisizione, essendo tale dichiarazione destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico.