(massima n. 1)
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d. lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attivitā di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalitā previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, č circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. (Fattispecie in tema di cambiali).