(massima n. 1)
La sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere "di condanna", come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioč consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi č obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilitā della norma, delle sentenze di mero accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inidonea, ai fini di tale conversione rispetto alle conseguenti differenze retributive, una sentenza che si era limitata ad attestare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato).