(massima n. 1)
In tema di comporto, al fine di verificare se sia stato superato o meno il periodo contrattuale (e dunque anche l'aspettativa collegata al comporto stesso), le regole di computo secondo il calendario comune, di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c., trovano applicazione soltanto in assenza di clausole contrattuali di diverso contenuto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che l'art. 42, lett. d), comma 2, del c.c.n.l. Federambiente, stabilendo un periodo di aspettativa della durata massima di 270 giorni "calendariali", deroghi al criterio legale della non computabilitā del "dies a quo", quale termine di tolleranza di un'astensione dal lavoro che č piena sin dal primo giorno di concessione dell'aspettativa stessa).