(massima n. 1)
In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la modifica apportata all'art. 416-ter cod. pen. dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, sul contenuto dell'accordo criminoso, non ha comportato una parziale "abolitio criminis", in quanto, anche nel vigore della precedente formulazione della norma, occorreva, ai fini della configurazione del reato, la promessa di acquisizione del consenso elettorale facendo ricorso alle tipiche modalitą mafiose della sopraffazione e dell'intimidazione.