(massima n. 1)
In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ravvisato la sussistenza del dolo nelle assicurazioni fornite da una banca in ordine all’insussistenza di protesti o altre esposizioni debitorie a carico di una moglie legalmente separata in cui favore l'ex marito aveva acconsentito all'iscrizione di ipoteca su di un bene comune a garanzia di un mutuo, ben potendo egli acquisire conoscenza delle reali condizioni economiche della ex coniuge).