(massima n. 1)
In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un assegno circolare costituiva principio di prova scritta, ex art. 2724 c.c., perché era proveniente dalla controparte in quanto sottoscritto dalla stessa "a girata" e che, in ordine al nesso logico con il fatto, esso era integrato dal riferimento al percorso del denaro che avrebbe dovuto servire al pagamento del prezzo).