(massima n. 1)
Non integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.) la condotta del farmacista che si rifiuta di consegnare un farmaco antipiretico urgente ad un malato terminale in assenza della richiesta prescrizione medica, poiché, in ragione di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, l'obbligo di consegna di un medicinale senza ricetta ricorre, in caso di estrema necessitą ed urgenza, solo ove si tratti di paziente con patologia cronica, ovvero vi sia la necessitą di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere, ed il farmacista abbia conoscenza di tali condizioni di salute del paziente.