(massima n. 1)
In caso di edificio costruito da pił soggetti su suolo comune, il condominio insorge al momento in cui avviene l'assegnazione in proprietą esclusiva dei singoli appartamenti; per effetto di tale assegnazione si origina, altresģ, la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano, in tale momento, destinate all'uso comune ovvero a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontą di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietą di dette parti e dģ escluderne gli altri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva affermato la natura condominiale dei sottotetti, in base alla convenzione con la quale, anteriormente alla costruzione dell'edificio, i comproprietari del suolo avevano gią provveduto all'identificazione ed attribuzione dei singoli appartamenti, delimitando i confini di uno di essi con riguardo a "porzioni condominiali del sottotetto").