(massima n. 1)
L'enfiteuta è legittimato ad agire in "confessoria servitutis", onde farne riconoscere in giudizio l'esistenza, essendo abilitato a costituire una servitù in favore del fondo oggetto del suo dominio, ai sensi dell'art. 1078 c.c., ed in applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c., secondo cui l'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo.