Cassazione civileSez. IIsentenza n. 2789del 2 febbraio 2017
(1 massima)
(massima n. 1)
L'eccezione di estinzione della servitù per prescrizione può essere proposta soltanto dal titolare del fondo servente, ossia, in accordo con i principi generali, da colui a favore del quale la prescrizione matura.