(massima n. 1)
Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietā o comproprietā di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimitā del potere di fatto esercitato sullo stesso, č tenuto, al pari che per lazione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolaritā del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietā tutelato "erga omnes".