(massima n. 1)
In tema di immissioni (nella specie di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attivitā di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilitā ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto č in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensitā dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilitā per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi.