(massima n. 1)
L'amministratore formale di società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, del reato di falso documentale commesso da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che, in quanto posto in essere in unità di tempo e di luogo, può sfuggire alla sua cognizione. (In motivazione, la Corte ha osservato che una responsabilità morale dell'amministratore di diritto può ravvisarsi, pressoché "de plano", solo per l'inosservanza di taluni obblighi connessi alla carica, come quelli relativi alla tenuta della contabilità, in considerazione della posizione di garanzia rivestita).