(massima n. 3)
Qualora, nelle more tra primo e secondo grado del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice d'appello, anche ove riformi la decisione di primo grado, deve tenere debito conto dei versamenti effettuati medio tempore. A tal fine, deve ritenersi corretto l'operato del giudice di secondo grado che proceda come segue: a) rivaluti il credito risarcitorio alla data della sentenza di primo grado; b) rivaluti i pagamenti parziali alla data in cui sono stati effettivamente percepiti, sottraendoli quindi dal credito complessivo; c) computi il danno da lucro cessante, secondo i criteri stabiliti da Cass. civ., Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, utilizzando quale base di calcolo l'intero credito risarcitorio, per il periodo compreso tra la data della sentenza di primo grado, ed il pagamento dell'acconto, e la somma residua dopo il pagamento dell'acconto, per il periodo compreso tra il pagamento stesso e la sentenza di secondo grado.