(massima n. 1)
Nella societā a responsabilitā limitata, il singolo socio č legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilitā spettante alla societā, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria.