(massima n. 1)
Alla societą consortile a responsabilitą limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se gią riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtł della quale nella societą a responsabilitą limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societą con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di societą di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di societą scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalitą giuridica propria delle societą di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della societą, che č il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".