(massima n. 1)
Il socio accomandante assume la responsabilitą illimitata per le obbligazioni sociali, a norma dell'art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della societą, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto finalizzata alla cogestione dell'amministrazione sociale la mera presenza nella rivendita commerciale della socia accomandante, senza procedere all'ulteriore disamina della natura dell'attivitą esercitata).