(massima n. 1)
In tema di societā in accomandita, la responsabilitā del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla societā (nella specie relative ad IVA e IRAP) č illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della societā conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilitā vigente "pendente societate".