(massima n. 1)
Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di societā in nome collettivo, č applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di societā in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societā in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.