(massima n. 1)
I conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della societā, sia essa personale o di capitali, la quale, pertanto, nella veste di parte acquirente, č l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei primi all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attivitā sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della societā.