(massima n. 1)
Nelle imprese di rilevanti di dimensioni possono coesistere dirigenti di diverso livello, con differente graduazione dei compiti loro assegnati, purché sia riconosciuta al dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale in grado di incidere sugli obiettivi aziendali anche se circoscritta dal potere generale di massima del dirigente di livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la qualifica dirigenziale, nel lavoro privato, in favore di ingegnere preposto a un'area organizzativa prevista da un piano aziendale che preponeva a ciascuna area un dirigente comunque subordinato al direttore operativo).