(massima n. 1)
In tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi”, in cui il “dies a quo” comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della “causa solvendi” sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo. È questa l’ipotesi dell’indebito conseguente al pagamento, da parte della ASL al farmacista, del corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale, originariamente effettuato in conformità del procedimento previsto dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi del d.p.r. n. 94 del 1989 (secondo cui il farmacista ha diritto al rimborso dopo la presentazione delle distinte riepilogative dei farmaci somministrati), e, successivamente, divenuto privo di causa per l’annullamento delle ricette irregolari ad opera dell’apposita Commissione dell’ASL.