(massima n. 1)
In materia contrattuale, la mancanza di una "causa adquirendi" - a qualunque titolo accertata - determina la possibilitą di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito anche quando la controprestazione non sia a propria volta ripetibile, stante l'eccezionalitą, e conseguente non estensibilitą, delle ipotesi legislative di irripetibilitą delle prestazioni eseguite, potendo ottenersi, in tali casi, la reintegrazione dello squilibrio economico determinatosi tra le parti attraverso la diversa azione ex art. 2041 c.c., nei limiti di operativitą della stessa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la ripetibilitą dei canoni percepiti dal locatore in base ad un contratto di locazione nullo, pur a fronte dell'irripetibilitą della controprestazione concernente il godimento del bene, ritenendo non applicabile in tal caso l'eccezione prevista dall'art. 1458 c.c., in quanto relativa solo alla risoluzione per inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata, mentre la diversa questione dell'arricchimento del conduttore avrebbe potuto rilevare ai fini dell'azione ex art. 2041 c.c., non proposta nel caso concreto).