(massima n. 1)
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontą delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.