(massima n. 1)
In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al "quantum" della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell'amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell'Amministrazione, per il tramite dell'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestare la volontà, con la conseguenza che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto "ad substantiam" o "ad probationem".