(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, il giudicato formatosi sulla risoluzione del contratto per inadempienze reciproche di pari gravitą non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilitą, ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra.