(massima n. 1)
In tema di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, una volta osservato, con l'impugnazione stragiudiziale, il termine di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., decorrente dalla comunicazione del recesso, senza che tale termine possa restare interrotto dal compimento di una diversa attività, quale l'istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale.