(massima n. 1)
Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro č annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non č ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensitā, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e cosė a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato cui tale truffa sia stata contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fattuali del reato ascritto, e quindi del dolo, č idonea a far decorrere, ex art. 1442, comma 2, c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento.