(massima n. 1)
In tema di nullitą del contratto per contrarietą a norme imperative, l'area delle norme inderogabili di cui all'art. 1418, comma 1, c.c., ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell'atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la nullitą di un accordo transattivo relativo al conferimento dell'incarico di direttore generale della RAI, illecito perché stipulato in violazione dell'incompatibilitą di cui all'art. 2, comma 9, della l. n. 481 del 1995).