(massima n. 1)
La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilitą della sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre č sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto č sempre facoltą del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione.