(massima n. 1)
In tema di servitł di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione "ex novo" della servitł, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una gią esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessitą per il fondo dominante.