(massima n. 1)
L'esistenza di una divisione di fatto non fa venir meno l'interesse giuridico di tutte le parti coeredi o condomini alla divisione giudiziale, per ottenere un titolo che sia trascrivibile a norma dell'art. 2646 c.c., e questo interesse comune č sufficiente a giustificare che le spese del giudizio di divisione siano poste a carico della massa.