(massima n. 1)
In materia di associazioni riconosciute, l'associato illegittimamente escluso può conseguire il risarcimento del danno da fatto illecito a condizione di dimostrare che il comportamento degli organi associativi sia stato improntato a dolo o colpa, potendosi ipotizzare quest'ultima, in relazione alle circostanze del caso concreto con apprezzamento riservato al giudice di merito, allorché il provvedimento di esclusione adottato in assenza di gravi motivi si ponga in contrasto con i principi di correttezza, di parità di trattamento ed uguaglianza dei soci, di rispetto della loro dignità e della libertà di associazione, che devono improntare la vita dell'associazione e l'operato dei suoi organi, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, nonché secondo le regole interne date dagli associati medesimi.