(massima n. 2)
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, pur se è ammissibile, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, rispetto a quello coperto dagli interessi legali, il ricorso alla prova presuntiva in correlazione a criteri personalizzati, tenendo conto della categoria economica cui appartiene il creditore (imprenditore, modesto consumatore, creditore occasionale, ecc.), tuttavia quest'ultimo non può limitarsi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica di appartenenza. (Nella specie, al giudice di merito non era stato precisato il periodo durante il quale era stata esplicata l'attività commerciale, che risultava interrotta, né gli era stato richiesto di valutare la possibilità di impiego del danaro non riscosso, in coerenza con la situazione professionale del creditore).