(massima n. 1)
Nel caso di azione revocatoria avente ad oggetto la vendita di un immobile, incombe sull'acquirente, il quale ne deduca l'irrevocabilitą a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquiditą occorrente all'adempimento di un debito scaduto.