(massima n. 1)
In tema di INVIM decennale, dovuta dalle societā ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 643 del 1972 al compimento di ciascun decennio dalla data di acquisto di un immobile, anche la societā fallita rientra tra i soggetti cui si applica tale tributo, non operando come condizione di esonero la diversa disposizione di cui all'art. 1 del d.l. n. 396 del 1991 (convertito nella legge n. 65 del 1992), che si č limitata a dichiarare non applicabili ai soggetti falliti l'INVIM straordinaria, imposta dall'art. 1 del d.l. n. 299 del 1991 (convertito nella legge n.363 del 1991) sul possesso degli immobili compresi nello stato attivo alla data del 31 ottobre 1991; ne consegue che, in caso di maturazione del predetto decennio nel corso del fallimento, subentrando la procedura nei rapporti del fallito, e dunque per gli immobili acquisiti all'attivo, il relativo tributo va pagato in prededuzione, dovendosi ritenere incluso, ai sensi dell'art. 111 legge fall., tra quelli contratti per l'amministrazione del fallimento.