(massima n. 1)
Il diritto all'indennitā sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro sia continuato con l'amministrazione fallimentare, per le esigenze del fallimento, dopo la dichiarazione di questo, va integralmente soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art. 111, n. 1, legge fall., e non č consentito il frazionamento dell'indennitā ai fini della sua parziale collocazione tra i crediti concorrenti nel passivo fallimentare, atteso che il diritto all'indennitā in questione, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c., trova esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore.