(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in favore del lavoratore dipendente il cui rapporto di lavoro sia continuato con l'amministrazione della l.c.a., può essere soddisfatto in prededuzione solo in quanto trovi esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore, laddove, ove la cessazione del rapporto sia avvenuta "ex lege" (nella specie, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 5 del d.l. 576 del 1978, conv. in legge 738 del 1978, in relazione a dirigenti dell'impresa il cui rapporto non sia proseguito con l'impresa cessionaria, per mancata domanda del dirigente o mancato accoglimento della stessa), il credito in questione potrà essere soddisfatto solo nell'ambito della liquidazione dell'attivo fallimentare, al pari di ogni altro credito di lavoro.